Capo II

Art. 14

Entrata in vigore

In vigore dal 28 feb 2014
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Le disposizioni di cui all' acquistano efficacia alla data fissata con il decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 4 del predetto articolo. 3. Le disposizioni di cui agli , comma 3, 11 e 12, commi 1 e 2, acquistano efficacia decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 febbraio 2014 NAPOLITANO Letta, Presidente del Consiglio dei ministri Cancellieri, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Cancellieri
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-02-19;14#art-14

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Art. 14 Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalita' degli uffici giudiziari. — Entrata in vigore | Portale Normativo