Art. 2

Punto di contatto

In vigore dal 11 mar 2014
1. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in qualità di punto di contatto, adotta, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ogni misura idonea ad instaurare una cooperazione diretta per lo scambio di informazioni e di documentazione con i competenti uffici degli altri Stati membri dell'Unione europea, ai fini dell'applicazione degli articoli 9 e 9-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-02-13;12#art-2

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