Art. 2
Integrazione della legge 24 gennaio 1979, n. 18
In vigore dal 11 mar 2014
1. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma dell'articolo 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, per effetto di una decisione giudiziaria individuale o di una decisione amministrativa, purchè quest'ultima possa essere oggetto di ricorso giurisdizionale»;
b) all'articolo 13 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Il manifesto riproducente i contrassegni delle liste e i candidati ammessi deve essere pubblicato nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro l'ottavo giorno antecedente la data delle elezioni.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-02-13;11#art-2