Art. 4
Attività di consulenza gratuita
In vigore dal 26 feb 2014
1. Al libro quarto del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 984, è inserito il seguente:
«Art. 984-bis
Attività di consulenza gratuita
1. Oltre quanto previsto dalla vigente normativa, in considerazione della peculiare funzione svolta e della specificità professionale acquisita, gli ufficiali in congedo transitati a seguito di concorso pubblico nei ruoli del personale di cui all' della legge 2 aprile 1979, n. 97, che abbiano prestato almeno dieci anni di servizio militare senza demerito, possono svolgere a titolo gratuito, senza collocamento in fuori ruolo, funzioni di alta consulenza presso il Ministero della difesa ovvero presso gli Stati maggiori delle Forze armate o dei Comandi generali delle Forze di polizia ad ordinamento militare. Acquisito l'assenso dell'interessato, il Ministro della difesa ovvero il Ministro dell'economia e delle finanze richiedono agli organi di autogoverno l'autorizzazione allo svolgimento dei relativi incarichi di consulenza.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-01-28;7#art-4