Art. 3
Modifiche alla legge 25 marzo 1986, n. 85
In vigore dal 5 nov 2013
1. All' della legge 25 marzo 1986, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Alle armi per uso sportivo viene riconosciuta, nel rispetto delle norme della legge 7 agosto 1990, n. 241, tale qualifica, a richiesta del fabbricante o dell'importatore, dal Banco nazionale di prova, sentite le federazioni sportive interessate affiliate o associate al CONI. Per le armi per uso sportivo sono ammessi caricatori o serbatoi, fissi o amovibili, contenenti un numero di colpi maggiore rispetto a quanto previsto dall', comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110, se previsto dalla disciplina sportiva prescritta dalle federazioni sportive interessate affiliate o associate al CONI.»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Delle armi per uso sportivo sottoposte a verifica da parte del Banco nazionale di prova è redatto un apposito elenco.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-09-29;121#art-3