Art. 3

Effetti del trasferimento

In vigore dal 26 apr 2013
1. Il trasferimento in proprietà del bene di cui all', comma 1, con i relativi diritti reali, pertinenze, accessori, oneri e pesi, ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui esso si trova alla data del verbale di consegna. 2. Dalla data del verbale di consegna l'ente al quale è trasferito il bene di cui all', comma 1, subentra nella proprietà, nel possesso e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi inerenti al bene trasferito, fermi restando i limiti derivanti dai vincoli storici, artistici e ambientali. Dalla stessa data ad esso competono i proventi e le spese derivanti dalla gestione del bene trasferito.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-18;36#art-3

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Art. 3 Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento del "Castello di Udine". — Effetti del trasferimento | Portale Normativo