Capo II

Art. 21

Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva

In vigore dal 23 giu 2016
1. Fermo restando quanto previsto dall', le pubbliche amministrazioni pubblicano i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali, che si applicano loro, nonché le eventuali interpretazioni autentiche. 2. Fermo restando quanto previsto dall' e dall', comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le pubbliche amministrazioni pubblicano i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. La relazione illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33#art-21

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Art. 21 Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni — Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva | Portale Normativo