Capo IV
Art. 27
Misure a favore dei settori o sottosettori esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.
In vigore dal 25 giu 2020
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 GIUGNO 2020, N. 47.
2. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il "Fondo per la transizione energetica nel settore industriale", per sostenere la transizione energetica di settori o di sottosettori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica, dando priorità a interventi di riconversione sostenibili, caratterizzati da processi di decarbonizzazione che escludono l'utilizzo di ulteriori combustibili fossili diversi dal carbone. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GIUGNO 2020, N. 47.PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GIUGNO 2020, N. 47.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 9 giugno 2020, n. 47 ha disposto (con l'art. 47, comma 2) che ai sensi dell'articolo 4 della direttiva (UE) 2018/410, il comma 1 del presente articolo continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2020.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-13;30#art-27