Capo IV

Art. 27

Misure a favore dei settori o sottosettori esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

In vigore dal 25 giu 2020
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 GIUGNO 2020, N. 47. 2. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il "Fondo per la transizione energetica nel settore industriale", per sostenere la transizione energetica di settori o di sottosettori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica, dando priorità a interventi di riconversione sostenibili, caratterizzati da processi di decarbonizzazione che escludono l'utilizzo di ulteriori combustibili fossili diversi dal carbone. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GIUGNO 2020, N. 47.PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GIUGNO 2020, N. 47.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 9 giugno 2020, n. 47 ha disposto (con l'art. 47, comma 2) che ai sensi dell'articolo 4 della direttiva (UE) 2018/410, il comma 1 del presente articolo continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2020.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-13;30#art-27

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Art. 27 Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. — Misure a favore dei settori o sottosettori esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. | Portale Normativo