Art. 3

Abrogato

Violazioni degli obblighi derivanti dall'articolo 3 del regolamento in materia di stoccaggio e smaltimento del mercurio metallico considerato rifiuto

In vigore dal 15 dic 2021
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 2 NOVEMBRE 2021, N. 189

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-05;25#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 3 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal Regolamento (CE) n. 1102/2008 relativo al divieto di esportazione del mercurio metallico e di taluni composti e miscele del mercurio e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico. — Violazioni degli obblighi derivanti dall'articolo 3 del regolamento in materia di stoccaggio e smaltimento del mercurio metallico considerato rifiuto | Portale Normativo