Capo I
Art. 4
Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59
In vigore dal 2 feb 2013
1. All', comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, nel capoverso "Art. 125 (Gradualità ed equivalenze delle patenti di guida) sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: "comunitario o nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "unionale o nazionale relativo a "MODIFICHE DEL VEICOLO"";
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, chiunque, munito di patente di guida recante un codice unionale o nazionale relativo a "CONDUCENTE (motivi medici)" conduce un veicolo o circola in condizioni diverse da quelle indicate dai predetti codici, è soggetto alla sanzione di cui all'articolo 173, comma 3.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-01-16;2#art-4