Capo II

Art. 16

Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni

In vigore dal 2 feb 2013
1. L' del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: " (Esenzioni) 1. Sono esentati dall'obbligo di qualificazione iniziale i conducenti: a) già titolari, alla data del 9 settembre 2008, di patente di guida italiana di categoria D o DE e di certificato di abilitazione professionale di tipo KD ovvero di patente di guida rilasciata da uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo di categoria D1, D1E, D o DE; b) già titolari, alla data del 9 settembre 2009, di patente di guida italiana di categoria C o CE ovvero di patente di guida rilasciata da uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo di categoria C1, C1E, C o CE; c) già titolari, alla data del 9 settembre 2008 ovvero del 9 settembre 2009, di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo equivalente rispettivamente alle categorie D1, D1E, D e DE ovvero C1, C1E, C e CE, a condizione di svolgere l'attività di conducente alle dipendenze di un'impresa stabilita sul territorio italiano.".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-01-16;2#art-16

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo