Capo V

Art. 10

Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano

In vigore dal 2 mar 2013
Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano 1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, fermo restando quanto previsto dagli ordinamenti nazionali in materia di istruzione scolastica e universitaria, provvedono all'attuazione del presente decreto legislativo nell'ambito delle competenze ad esse spettanti e secondo quanto disposto dai rispettivi statuti speciali.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-01-16;13#art-10

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