Art. 4

Violazioni e sanzioni amministrative

In vigore dal 13 mar 2013
1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'Agenzia irroga le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di seguito elencate: a) ai soggetti di cui all' che, avuta conoscenza, nell'esercizio delle proprie funzioni, del verificarsi di un incidente o di un inconveniente grave, non ne informino l'Agenzia immediatamente, ossia entro sessanta minuti, direttamente o attraverso l'organizzazione di cui fanno parte, si applica la sanzione amministrativa da tremila euro a dodicimila euro; b) ai soggetti di cui all' che diffondano le informazioni protette di cui all'articolo 14 del regolamento si applica la sanzione amministrativa da diecimila euro a quarantamila euro; c) ai soggetti di cui all' che ostacolino l'attività dell'Agenzia, impedendo ai suoi investigatori di adempiere ai loro doveri, si applica la sanzione amministrativa da cinquemila euro a ventimila euro; d) si applica la sanzione amministrativa da ventimila euro a ottantamila euro ai soggetti di cui all' che, prima dell'arrivo degli investigatori dell'Agenzia: 1) modificano lo stato del luogo dell'incidente; 2) prelevano campioni dal luogo dell'incidente; 3) intraprendono movimenti o effettuano campionamenti dell'aeromobile, del suo contenuto o del suo relitto; 4) spostano o rimuovono l'aeromobile o il suo relitto; e) ai soggetti di cui all' che si rifiutino di fornire agli investigatori dell'Agenzia registrazioni, informazioni e documenti rilevanti ai fini dell'inchiesta di sicurezza, occultandoli, alterandoli o distruggendoli, si applica la sanzione amministrativa da ventimila euro a ottantamila euro. 2. Non si applicano la sanzione amministrativa di cui al comma 1, lettera d), a chi commette le condotte di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) della medesima lettera, per ragioni di sicurezza, per assistere persone ferite ovvero previa autorizzazione dell'autorità responsabile del luogo dell'incidente, con la consultazione, ove possibile, dell'Agenzia. 3. Nel caso di segnalazioni effettuate dai soggetti di cui all' attraverso l'organizzazione di cui fanno parte, l'obbligo di segnalazione può essere assolto dall'organizzazione medesima, anche in forma cumulativa, in nome e per conto dei citati soggetti, conformemente ad un apposito modello pubblicato dall'Agenzia sul proprio sito internet.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-01-14;18#art-4

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Art. 4 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 996/2010 sulle inchieste e la prevenzione degli incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile, nonche' abrogazione della direttiva 94/56/CE. — Violazioni e sanzioni amministrative | Portale Normativo