Art. 11

Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155

In vigore dal 12 feb 2013
1. All' del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «ai commi 3, 5 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 3, 5, 7 e 8»; b) al comma 1, lettera a), numero 1), dopo la parola: «limite» sono inserite le seguenti: «o i livelli critici»; c) al comma 1, lettera a), al numero 3), dopo le parole: «di cui all', comma 1,» sono inserite le seguenti: «sempre che quelli già presentati dalle regioni e province autonome non siano considerati idonei a contrastare i superamenti predetti» e dopo le parole: «del formato ivi previsto» sono aggiunte le seguenti: «eventualmente accompagnati dalla comunicazione relativa alla idoneità soprarichiamata»; d) al comma 1, lettera a), il numero 4) è sostituito dal seguente: «entro due mesi dalla relativa adozione, le eventuali modifiche, integrazioni ed aggiornamenti dei piani trasmessi ai sensi del punto 3);»; e) al comma 1, lettera f), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché le altre informazioni previste da tale appendice»; f) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Nella comunicazione prevista dal comma 2, lettera b), il Ministero dell'ambiente inserisce anche, nel formato previsto dall'appendice VII, le informazioni relative alle misure di cui all', comma 9»; g) al comma 4, dopo le parole: «di cui al comma 3» sono aggiunte le seguenti: «, le altre informazioni previste dall'appendice VI»; h) al comma 12 le parole: «, ed, a seguito di tale verifica, aggrega su base nazionale tutti i dati e le informazioni delle appendici da VI a IX, mantenendone il formato. A tale aggregazione si procede per la prima volta nel 2013 con riferimento ai dati ed alle informazioni relativi al 2012» sono soppresse; i) al comma 17, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «In caso di mancato o incompleto invio dei dati alla data del 30 luglio di ciascun anno, l'ISPRA informa tempestivamente il Ministero dell'ambiente.»; l) al comma 17 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'ISPRA notifica tempestivamente al Ministero dell'ambiente l'avvenuta trasmissione.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-12-24;250#art-11

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Art. 11 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualita' dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa. — Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 | Portale Normativo