Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58

In vigore dal 13 ago 2015
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto il decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, recante attuazione della direttiva 2007/23/CE, relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici; Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge Comunitaria 2008, ed in particolare gli ; Ritenuto necessario apportare alcune modifiche al decreto legislativo n. 58 del 2010, in relazione ad alcuni rilievi formulati dalla competente Commissione dell'Unione europea, nonché a quanto rilevato nella fase di prima applicazione del medesimo decreto; Visto l', comma 5, della richiamata legge n. 88 del 2009, che prevede la possibilità di adottare disposizioni integrative e correttive del citato decreto legislativo n. 58 del 2010, entro ventiquattro mesi dalla sua data di entrata in vigore; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2012; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 settembre 2012; Sulla proposta dei Ministri per gli affari europei, dell'interno, della difesa e dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legislativo: Modifiche al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58 1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 LUGLIO 2015, N. 123. 2. All'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come da ultimo modificato dall'articolo 17 del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2 le parole: «, ai fini della sicurezza fisica dei depositi e dei locali di vendita» sono soppresse; b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. L'iscrizione nell'allegato A al regolamento per l'esecuzione del presente testo unico dei prodotti nelle singole categorie è disposta con provvedimento del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza. Gli articoli pirotecnici marcati CE non necessitano dell'iscrizione di cui al presente comma.».

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-09-25;176#art-1

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