Art. 12

Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

In vigore dal 17 ott 2012
Modifiche all' del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 1. All' del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: «comma 2.» sono aggiunte le seguenti: «Il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze può essere revocato in ogni tempo.»; b) al comma 2, dopo le parole: «I componenti» sono inserite le seguenti: «dell'organo di gestione»; c) al comma 2, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Il voto del presidente prevale in caso di parità nella votazione dei componenti l'Organismo.»; d) al comma 3, alla lettera d) le parole: «ter decies» sono sostituite dalle seguenti: «duodecies»; e) al comma 4, dopo le parole: «e pubblicazione.» sono aggiunte le seguenti: «L'Organismo pubblica annualmente una relazione sull'attività svolta.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-09-19;169#art-12

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Art. 12 Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche del titolo V del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi. — Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 | Portale Normativo