Art. 7
Formazione
In vigore dal 14 set 2012
1. La formazione è finalizzata a garantire che tutti gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti sull'impiego dei prodotti fitosanitari siano in possesso di una adeguata conoscenza, costantemente aggiornata, nelle materie elencate nell'allegato I. La formazione comprende la formazione di base e quella di aggiornamento, entrambe obbligatorie per gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti.
2. Al fine di assicurare procedure omogenee per la realizzazione delle attività di formazione e aggiornamento nonché per il rilascio delle abilitazioni, il Piano definisce i requisiti relativi al sistema di formazione, compresi:
a) la durata minima dei corsi di base e di aggiornamento e la differenziazione del percorso formativo in funzione dei diversi ruoli e responsabilità degli utilizzatori professionali, dei distributori e dei consulenti, garantendo in ogni caso l'acquisizione di conoscenze adeguate nelle materie elencate nell'Allegato I;
b) le modalità di partecipazione al corso di formazione e di aggiornamento e la disciplina dell'obbligo di frequenza;
c) le modalità di valutazione;
d) le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento;
e) i criteri per l'individuazione dei soggetti competenti alla realizzazione delle attività formative e di valutazione;
f) i criteri per la sospensione e la revoca delle abilitazioni;
g) i criteri per la certificazione delle conoscenze acquisite attraverso l'attività di formazione e per il rilascio delle relative abilitazioni.
3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono le autorità competenti per l'attuazione del sistema di certificazione relativo ai requisiti e alle procedure per il rilascio e il rinnovo delle abilitazioni di cui al comma 2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono le autorità responsabili per l'istituzione, entro il 26 novembre 2013, del sistema della formazione e del rilascio delle abilitazioni. Esse individuano, all'interno delle proprie strutture, gli organismi idonei all'espletamento dell'esame finalizzato al rilascio dei certificati di abilitazione per gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti.
4. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano predispongono specifici sistemi informatizzati per la gestione delle informazioni relative alle abilitazioni rilasciate o rinnovate agli utilizzatori professionali, ai distributori e ai consulenti. I dati relativi a tali abilitazioni sono consultabili e vengono periodicamente trasmessi al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, secondo le modalità stabilite nel Piano.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-08-14;150#art-7