Art. 15

Riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari o dei rischi in aree specifiche

In vigore dal 14 set 2012
Riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari o dei rischi in aree specifiche 1. Il Piano definisce misure appropriate, per la tutela di aree specifiche, elencate al comma 2, tenuto conto dei necessari requisiti di tutela della salute umana, dell'ambiente e della biodiversità e dei risultati dell'analisi del rischio. 2. Per aree specifiche si intendono: a) le aree utilizzate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili, come definiti all' del regolamento (CE) n. 1107/2009 e, in ogni caso, i parchi, i giardini, i campi sportivi e le aree ricreative, i cortili e le aree verdi all'interno dei plessi scolastici, le aree gioco per bambini e le aree adiacenti alle strutture sanitarie; b) le aree protette di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, parte III, allegato 9, e altre aree designate ai fini di conservazione per la protezione degli habitat e delle specie, a norma delle disposizioni della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, e al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni; c) le aree trattate di recente frequentate dai lavoratori agricoli o ad essi accessibili. 3. Le misure di cui al comma 1, tenuto conto delle peculiarità delle aree di cui al comma 2, possono prevedere, fra l'altro: a) limitazioni o divieti di impiego dei prodotti fitosanitari; b) ricorso a misure di mitigazione dei rischi di inquinamento da deriva, drenaggio e ruscellamento dei prodotti fitosanitari; c) uso di prodotti fitosanitari a basso rischio come definiti dal regolamento (CE) n. 1107/2009, nonché misure di controllo biologico; d) misure di protezione relative alle aree trattate con prodotti fitosanitari e frequentate dagli operatori agricoli o accessibili. 4. Le misure di cui al comma 1 sono compatibili con quelle stabilite dai piani di gestione delle aree di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, ed al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni. 5. Il Consiglio elabora, su richiesta delle Amministrazioni di cui all', documenti tecnici di orientamento per l'applicazione delle misure di protezione di cui al comma 3. 6. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano attuano le misure di cui al comma 1 e possono individuare ulteriori aree specifiche rispetto a quelle indicate al comma 2 in cui applicare divieti o riduzioni d'uso dei prodotti fitosanitari, informandone tempestivamente i ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute. 7. In caso di rinvenimento di organismi nocivi da quarantena durante l'attività di monitoraggio svolta sul territorio dai Servizi fitosanitari regionali potrà essere ammesso l'uso di prodotti fitosanitari anche nelle aree di cui al comma 2, lettera a), dandone preventivamente informazione all'ente gestore dell'area. Tale impiego è da considerarsi necessario al fine di tutelare le specie colpite e la biodiversità dei siti interessati dalla presenza dell'organismo nocivo. I trattamenti dovranno essere effettuati con prodotti fitosanitari autorizzati dal Ministero della salute e dovranno avvenire secondo quanto prescritto dai competenti Servizi fitosanitari regionali.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-08-14;150#art-15

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Art. 15 Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi. — Riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari o dei rischi in aree specifiche | Portale Normativo