Art. 14
Misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile
In vigore dal 14 set 2012
1. Il Piano definisce le misure appropriate per la tutela dell'ambiente acquatico e delle fonti di approvvigionamento di acqua potabile dall'impatto dei prodotti fitosanitari.
2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano assicurano l'attuazione delle misure previste dal Piano ed informano, entro il 28 febbraio di ciascun anno, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero della salute sulle misure adottate.
3. Sono fatte salve le disposizioni in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento da prodotti fitosanitari previste dal regolamento (CE) n. 1107/2009 e dal decreto legislativo n. 152 del 2006, ed in particolare con riferimento all'articolo 93.
4. Le misure di cui al comma 1 comprendono, fra l'altro:
a) preferenza all'uso di prodotti fitosanitari che non sono classificati pericolosi per l'ambiente acquatico ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, e del regolamento (CE) n. 1272/2008, e che non contengono le sostanze pericolose prioritarie (PP) e le sostanze dell'elenco di priorità (E) di cui alla tabella 1/A della lettera A.2.6 dell'Allegato 1 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
b) preferenza alle tecniche di applicazione più efficienti, quali l'uso di attrezzature di applicazione dei prodotti fitosanitari volti a minimizzare i rischi associati al fenomeno della deriva, soprattutto nelle colture verticali, quali frutteti, vigneti e pioppeti;
c) ricorso a misure di mitigazione dei rischi di inquinamento da deriva, drenaggio e ruscellamento dei prodotti fitosanitari;
d) aree di rispetto non trattate;
e) riduzione, per quanto possibile, o eliminazione dell'applicazione dei prodotti fitosanitari sulle o lungo le strade, le linee ferroviarie, le superfici molto permeabili o altre infrastrutture in prossimità di acque superficiali o sotterranee, oppure su superfici impermeabilizzate che presentano un rischio elevato di dilavamento nelle acque superficiali o nei sistemi fognari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-08-14;150#art-14