Art. 13
Irrorazione aerea
In vigore dal 14 set 2012
1. L'irrorazione aerea è vietata.
2. In deroga al comma 1, l'irrorazione aerea può essere autorizzata dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere favorevole del Ministero della salute, sentiti il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, solo in casi particolari, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) non devono esistere modalità di applicazione alternative praticabili dei prodotti fitosanitari, oppure l'irrorazione aerea deve presentare evidenti vantaggi in termini di riduzione dell'impatto sulla salute umana e sull'ambiente;
b) i prodotti fitosanitari utilizzati devono essere già registrati in seguito ad autorizzazione rilasciata dal Ministero della salute per l'impiego nell'irrorazione aerea, a seguito di una valutazione specifica dei rischi per la salute umana e per l'ambiente che lo stesso comporta, sentita la Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all' del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
c) l'utilizzatore professionale che effettua l'irrorazione aerea deve essere in possesso dell'adeguata e specifica formazione di cui all';
d) le attrezzature e gli aeromobili utilizzati per l'irrorazione aerea devono essere certificati secondo le modalità individuate nel Piano;
e) se l'area da irrorare si trova nelle strette vicinanze di aree aperte al pubblico, nell'autorizzazione sono incluse specifiche misure di gestione dei rischi volte a garantire che non vi siano effetti nocivi sulla salute dei residenti. La zona da irrorare non deve essere in stretta vicinanza di zone residenziali;
f) le attrezzature e gli aeromobili utilizzati per l'irrorazione aerea devono essere equipaggiati con accessori che rappresentano la migliore tecnologia disponibile per ridurre la dispersione nell'ambiente dei prodotti irrorati.
3. Le autorizzazioni in deroga di cui al comma 2 sono rilasciate previa valutazione ed individuazione, effettuate caso per caso dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, delle condizioni specifiche alle quali l'irrorazione aerea può essere effettuata, e in particolare:
a) le colture e gli organismi nocivi che richiedono l'intervento;
b) i prodotti utilizzabili;
c) le aree da trattare;
d) le circostanze e le prescrizioni particolari di applicazione, incluse le condizioni meteorologiche idonee per l'irrorazione aerea;
e) le misure necessarie per avvertire preventivamente la popolazione interessata e potenzialmente esposta e per tutelare l'ambiente nelle vicinanze dell'area irrorata;
f) le modalità per la realizzazione di un monitoraggio appropriato degli effetti sulla salute e sull'ambiente del trattamento aereo.
4. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che intendano rilasciare un'autorizzazione in deroga ai sensi del comma 2, devono:
a) verificare l'effettiva necessità del trattamento aereo, se del caso anche con il supporto di dati relativi a specifici monitoraggi sulle infestazioni;
b) verificare la disponibilità di un prodotto fitosanitario già appositamente autorizzato dal Ministero della salute per il trattamento aereo e la sua effettiva utilizzabilità con il tipo di mezzo aereo che si intende utilizzare;
c) valutare l'impatto del trattamento aereo sull'area da trattare tenendo conto delle sue caratteristiche morfologiche, ambientali e della distribuzione della popolazione residente nel territorio interessato ed in quello limitrofo;
d) vigilare affinché siano attuate e rispettate le specifiche misure individuate per garantire la salvaguardia della salute dell'uomo, degli animali e dell'ambiente, e la necessaria informazione ai residenti.
5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che intendano rilasciare un'autorizzazione in deroga, ai sensi del comma 2, devono inviare al Ministero della salute, almeno 30 giorni prima della data prevista per il trattamento aereo, documentazione comprovante l'effettuazione delle verifiche e i risultati delle valutazioni di cui al comma 4, lettere a), b), c) e d). Copia della domanda deve essere inviata contestualmente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
6. Il Ministero della salute, entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 5, sulla base dell'esame della stessa effettuato dalla Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari di cui all' del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, esprime un parere in merito alla conformità del previsto trattamento aereo alle disposizioni del presente decreto legislativo.
7. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano mettono in atto procedure per la valutazione dell'efficacia delle misure adottate per la salvaguardia della salute umana e animale e dell'ambiente, e ne informano il Consiglio.
8. In situazioni di emergenza fitosanitaria, nel caso in cui non risultassero disponibili prodotti fitosanitari già registrati a seguito di autorizzazione rilasciata dal Ministero della salute per l'irrorazione aerea, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che intendano autorizzare il trattamento aereo conformemente al presente articolo, devono preventivamente individuare uno specifico prodotto fitosanitario per il quale l'impresa produttrice presenti al Ministero della salute domanda di autorizzazione eccezionale ai sensi dell'articolo 53 del regolamento (CE) n. 1107/2009 finalizzata alla produzione dei soli quantitativi necessari all'effettuazione del trattamento oggetto di autorizzazione in deroga ai sensi del comma 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-08-14;150#art-13