Art. 17
AbrogatoDecorrenza
In vigore dal 1 gen 2027
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2012. Resta fermo che le sanzioni previste dal medesimo decreto sono applicabili a decorrere dalla data in cui lo stesso entra in vigore. Per le richieste di assistenza inviate da un altro Stato membro dal 1° gennaio 2012 le disposizioni del presente decreto si applicano anche se dette richieste si riferiscono a crediti che costituiscono oggetto di un titolo esecutivo emesso dall'altro Stato membro prima del 1° gennaio 2012.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-08-14;149#art-17