Art. 4

Disposizioni finanziarie

In vigore dal 21 ago 2012
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le attività previste dal presente decreto ricadono tra i compiti istituzionali delle amministrazioni e degli enti interessati, cui si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 luglio 2012 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri Moavero Milanesi, Ministro per gli affari europei Clini, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Balduzzi, Ministro della salute Severino, Ministro della giustizia Terzi di Sant'Agata, Ministro degli affari esteri Grilli, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Severino
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-07-30;125#art-4

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Art. 4 Attuazione della direttiva 2009/126/CE, relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio. — Disposizioni finanziarie | Portale Normativo