Art. 2
Disposizione sanzionatoria
In vigore dal 9 ago 2012
1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo l'articolo "25-undecies" è inserito il seguente:
"25-duodecies. (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare).
1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-07-16;109#art-2