Art. 1
Modificazioni al capo I della legge 9 luglio 1990, n. 185
In vigore dal 22 lug 2012
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010, e in particolare l'articolo 12, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009;
Vista la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle comunità di prodotti per la difesa;
Vista la posizione comune 2003/468/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2003, sul controllo dell'intermediazione di armi;
Vista la posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari;
Viste le direttive 2010/80/UE della Commissione, del 22 novembre 2010, e 2012/10/UE della Commissione, del 22 marzo 2012, che modificano la direttiva 2009/43/CE per quanto riguarda l'elenco di prodotti per la difesa;
Visto l', comma 1, della legge 4 giugno 2010, n. 96, e in particolare le lettere f) e i);
Vista la legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2005, n. 93, recante nuovo regolamento di esecuzione della legge 9 luglio 1990, n. 185;
Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, recante norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice dell'ordinamento militare;
Visto il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 dicembre 1994, che definisce le dotazioni organiche destinate a far parte dell'Unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento;
Visto il testo unico di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, e successive integrazioni e modificazioni;
Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, recante norme relative al sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 aprile 2008, recante criteri per l'individuazione delle notizie, delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attività, delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 16 aprile 2008;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 giugno 2009, n. 7, recante determinazione dell'ambito dei singoli livelli di segretezza, dei soggetti con potere di classifica, dei criteri di individuazione delle materie oggetto di classifica, nonché dei modi di accesso nei luoghi militari o definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 luglio 2011, recante disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;
Visti il regolamento (CEE) 2913/1992 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, e il regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (codice doganale aggiornato);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 novembre 2010, n. 242, recante definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi che concorrono all'assolvimento delle operazioni doganali di importazione e di esportazione;
Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 29 ottobre 1997, n. 374, recante norme per la messa al bando delle mine antipersona;
Vista la legge 14 giugno 2011, n. 95, recante ratifica ed esecuzione della convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno;
Vista la legge 26 marzo 1999, n. 106, recante ratifica ed esecuzione della convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione, firmata ad Ottawa il 3 dicembre 1997, nonché modifiche alla legge 29 ottobre 1997, n. 374;
Visto il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso;
Vista la raccomandazione n. 2011/24/UE della Commissione, dell'11 gennaio 2011, relativa alla certificazione delle imprese operanti nel settore della difesa, conformemente all' della direttiva 2009/43/CE;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 marzo 2012;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati;
Considerato che le competenti Commissioni del Senato della Repubblica non hanno espresso il parere nel termine prescritto;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 maggio 2012;
Sulla proposta dei Ministri per gli affari europei, degli affari esteri e della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione, della giustizia, dell'interno, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Modificazioni al capo I
della legge 9 luglio 1990, n. 185
1. Al capo I della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) prima dell', è inserito il seguente:
«Art. 01.
Definizioni
1. Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:
a) "prodotti per la difesa": i materiali di cui all'allegato alla direttiva 2009/43/CE e successive modificazioni;
b) "materiali d'armamento": i materiali di cui all', tra i quali sono compresi i prodotti per la difesa;
c) "trasferimento intracomunitario": qualsiasi trasmissione o spostamento di materiali d'armamento da un fornitore a un destinatario situato in un altro Stato membro dell'Unione europea;
d) "transito": sia il transito interno, vale a dire la circolazione di materiali d'armamento di origine comunitaria all'interno del territorio doganale della Comunità europea con attraversamento del territorio di uno Stato terzo, ovvero Stato non appartenente all'Unione europea, senza che muti la loro posizione doganale, sia il transito esterno, vale a dire la circolazione di materiali d'armamento di origine non comunitaria all'interno del territorio doganale della Comunità europea per essere destinati a uno Stato membro diverso da quello di entrata, o per essere esportati verso Stati terzi;
e) "trasbordo": lo spostamento (imbarco/sbarco) di materiali d'armamento da un mezzo di trasporto a un altro all'interno del territorio comunitario;
f) "importazione": l'operazione di movimentazione di materiali d'armamento da fornitori situati al di fuori del territorio doganale della Comunità verso destinatari situati nel territorio nazionale.
In tale tipologia di operazione rientrano i seguenti regimi doganali: immissione in libera pratica e in consumo; deposito doganale; perfezionamento attivo; trasformazione sotto controllo doganale; ammissione temporanea; reimportazione, così come definite dal codice doganale comunitario;
g) "esportazione": l'operazione di movimentazione di materiali d'armamento da un fornitore stabilito nel territorio nazionale a uno o più destinatari stabiliti al di fuori del territorio doganale della Comunità. In tale tipologia di operazione rientrano i seguenti regimi doganali: esportazione definitiva; perfezionamento passivo; riesportazione; esportazione temporanea, così come definite dal codice doganale comunitario;
h) "trasferimento intangibile" di materiali d'armamento: la trasmissione di software o di tecnologia effettuata mediante mezzi elettronici, telefax, telefono, posta elettronica o qualunque altro mezzo, compresa la messa a disposizione in forma elettronica di tali software e tecnologie al di fuori del territorio nazionale;
i) "fornitore": la persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che è legalmente responsabile di un trasferimento;
l) "destinatario": la persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che è legalmente responsabile della ricezione di un trasferimento;
m) "autorizzazione al trasferimento intracomunitario": la licenza, rilasciata da un'autorità nazionale di uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi della direttiva 2009/43/CE, che permette ai fornitori di trasferire materiali d'armamento a un destinatario situato in un altro Stato membro;
n) "autorizzazione all'esportazione": la licenza, rilasciata ai sensi della direttiva 2009/43/CE, a fornire materiali d'armamento a una persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato non appartenente all'Unione europea;
o) "attraversamento intracomunitario": il trasporto di materiali d'armamento attraverso uno o più Stati membri diversi dallo Stato membro di origine e dallo Stato membro di destinazione;
p) "attività di intermediazione": attività poste in essere esclusivamente da soggetti iscritti al registro nazionale delle imprese di cui all' della presente legge che:
1) negoziano o organizzano transazioni che possono comportare il trasferimento di beni figuranti nell'elenco comune dei materiali d'armamento da uno Stato membro o da uno Stato terzo verso un qualsiasi altro Stato;
2) acquistano, vendono o dispongono il trasferimento di tali beni in loro possesso da un Stato membro o terzo verso un qualsiasi altro Stato membro o terzo;
q) "delocalizzazione produttiva": il trasferimento da parte di una impresa nazionale di processi produttivi, ovvero di fasi di lavorazione, inerenti materiali d'armamento nel territorio di Paesi terzi.»;
b) all':
1) al comma 1, le parole: «e il transito di materiale di armamento nonché la cessione delle relative licenze di produzione» sono sostituite dalle seguenti: «, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione di materiale di armamento, nonché la cessione delle relative licenze di produzione e la delocalizzazione produttiva»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. L'esportazione, l'importazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione dei materiali di armamento, di cui all', nonché la cessione delle relative licenze di produzione e la delocalizzazione produttiva, sono soggetti a autorizzazioni e controlli dello Stato.»;
3) al comma 4:
3.1) le parole: «e transito» sono sostituite dalle seguenti: «, transito e intermediazione»;
3.2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le operazioni di trasferimento intracomunitario sono consentite con le modalità di cui al capo IV, sezione I.»;
4) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. L'esportazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione di materiali di armamento, nonché la cessione delle relative licenze di produzione e la delocalizzazione produttiva, sono vietati quando sono in contrasto con la Costituzione, con gli impegni internazionali dell'Italia, con gli accordi concernenti la non proliferazione e con i fondamentali interessi della sicurezza dello Stato, della lotta contro il terrorismo e del mantenimento di buone relazioni con altri Paesi, nonché quando mancano adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei materiali di armamento.»;
5) al comma 6:
5.1) all'alinea, le parole: «ed il transito» sono sostituite dalle seguenti: «, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione»;
5.2) alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o da parte dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE)»;
6) al comma 7, le parole: «ed il transito» sono sostituite dalle seguenti: «, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione di mine terrestri anti-persona, di munizioni a grappolo di cui all', comma 1, della legge 14 giugno 2011, n. 95,»;
7) dopo il comma 7, è inserito il seguente:
«7-bis. La cessione all'estero delle licenze di produzione e la delocalizzazione produttiva di materiali di armamento da parte di imprese iscritte al registro di cui all' sono vietate qualora concernenti Stati oggetto di divieto ai sensi del comma 6, in tutti i casi in cui mancano adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei relativi materiali prodotti nello Stato terzo, e inoltre, fatti salvi gli accordi specifici da Stato a Stato, quando hanno a oggetto informazioni classificate.»;
8) al comma 9, lettera b), dopo le parole: «concessioni dirette» sono inserite le seguenti: «e i trasferimenti intracomunitari»;
9) al comma 11, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma non si applicano quando i trasferimenti intracomunitari e le esportazioni dei predetti materiali sono destinati a enti governativi o Forze armate o di polizia.»;
10) dopo il comma 11, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«11-bis. Le operazioni di cui al presente articolo sono effettuate nel rispetto dei principi di cui alle posizioni comuni 2003/468/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2003, e 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008.
11-ter. La presente legge si applica alle esportazioni e ai trasferimenti intracomunitari anche quando realizzati attraverso trasferimenti intangibili.
11-quater. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento informazioni per la sicurezza, in presenza di informazioni classificate:
a) esprime pareri vincolanti al rilascio delle autorizzazioni di cui agli ;
b) autorizza le operazioni e le attività di cui agli articoli 16 e 21.»;
c) all':
1) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. L'elenco dei materiali di armamento, da comprendere nelle categorie di cui al comma 2 è individuato anche con riferimento ai prodotti per la difesa di cui all'allegato alla direttiva 2009/43/CE, e successive modificazioni. L'individuazione di nuove categorie e l'aggiornamento dell'elenco dei materiali di armamento, ove resi necessari da disposizioni comunitarie, sono disposti con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, avuto riguardo all'evoluzione della produzione industriale, a quella tecnologica, nonché agli accordi internazionali cui l'Italia aderisce.»;
2) al comma 4:
2.1) alla lettera a), dopo la parola: «esportazione» sono inserite le seguenti: «e dei trasferimenti verso altri Stati dell'Unione europea»;
2.2) alla lettera b), dopo la parola: «esportazione» sono inserite le seguenti: «, trasferimento verso altri Stati dell'Unione europea»;
3) al comma 6, dopo le parole: « e dell'interno, » sono inserite le seguenti: « entro trenta giorni dalla data dell'istanza,»;
d) all', il comma 1, è sostituito dal seguente:
«1. Il registro nazionale delle imprese è disciplinato dall'articolo 44 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.»;
e) all', il comma 1, è sostituito dal seguente:
«1. Le modalità per l'iscrizione al registro nazionale delle imprese e il funzionamento della Commissione per la tenuta dello stesso sono disciplinati dagli articoli da 123 a 130 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.»;
f) all':
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «Il Presidente del Consiglio dei Ministri invia al Parlamento una relazione entro il 31 marzo di ciascun anno in ordine alle operazioni autorizzate e svolte entro il 31 dicembre dell'anno precedente, anche con riguardo alle operazioni svolte nel quadro di programmi intergovernativi o a seguito di concessione di licenza globale di progetto, di autorizzazione globale di trasferimento e di autorizzazione generale o in relazione ad esse, fermo l'obbligo governativo di riferire analiticamente alle Commissioni parlamentari circa i contenuti della relazione entro 30 giorni dalla sua trasmissione.»;
2) al comma 3-bis, dopo le parole: «globale di progetto» sono inserite le seguenti: «e di autorizzazione globale e generale di trasferimento».
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