Capo I

Art. 60

Fornitura di prestazioni supplementari

In vigore dal 1 giu 2012
1. All' del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Fatto salvo l', comma 2, l'Autorità, sentite le parti interessate, può obbligare gli operatori che forniscono servizi telefonici accessibili al pubblico o accesso a reti di comunicazione pubbliche a mettere a disposizione degli utenti finali le prestazioni elencate nell'allegato n. 4, parte B, se ciò è fattibile sul piano tecnico e praticabile su quello economico, come pure, tutte o parte delle prestazioni supplementari elencate nell'allegato n. 4, parte A."; b) il comma 3 è abrogato.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-05-28;70#art-60

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