Capo I
Art. 6
Meccanismo di consultazione e di trasparenza
In vigore dal 1 giu 2012
1. Il comma 1 dell' del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente:
" 1. Fatti salvi i casi che rientrano nel campo di applicazione degli , comma 6, 23 e 24, il Ministero e l'Autorità, quando intendono adottare provvedimenti in applicazione del Codice o quando intendono imporre limitazioni conformemente all', commi 3 e 4, che abbiano un impatto rilevante sul mercato di riferimento, consentono alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni sulla proposta di provvedimento entro un termine non inferiore a trenta giorni, a decorrere dalla notifica alle parti interessate della proposta di provvedimento.".
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-05-28;70#art-6