Capo V

Art. 11

Organizzazione e personale

In vigore dal 2 giu 2012
1. Roma capitale disciplina, con propri regolamenti, in conformità allo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, efficacia ed efficienza, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità. Con appositi regolamenti provvede a disciplinare l'ordinamento del personale appartenente alla polizia locale e ad organizzare i relativi uffici nel rispetto della normativa vigente in materia. 2. La potestà regolamentare di cui al comma 1 si esercita nel rispetto del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché delle altre disposizioni vigenti in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni e degli ambiti riservati alla contrattazione collettiva, nazionale e decentrata integrativa. 3. La Giunta capitolina, nell'esercizio dell'autonomia normativa, finanziaria e organizzativa di Roma capitale, provvede alla definizione della dotazione organica in ragione dell'acquisizione e dello sviluppo delle funzioni conferite a Roma capitale, nel rispetto della vigente normativa in materia di personale riguardante gli enti locali.
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Art. 11 Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capitale. — Organizzazione e personale | Portale Normativo