Art. 3
Modifiche ad altri testi legislativi necessarie per il recepimento della direttiva 2009/110/CE
In vigore dal 13 mag 2012
1. All'articolo 25, comma 6, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
" d) moneta elettronica quale definita nell', comma 2, lettera h-ter), del TUB, nel caso in cui, se il dispositivo non è ricaricabile, l'importo massimo memorizzato sul dispositivo non ecceda 250 euro, oppure nel caso in cui, se il dispositivo è ricaricabile, sia imposto un limite di 2.500 euro sull'importo totale trattato in un anno civile, fatta eccezione per i casi in cui un importo pari o superiore a 1.000 euro sia rimborsato al detentore nello stesso anno civile ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 2009/110/CE ovvero sia effettuata una transazione superiore a 1.000 euro, ai sensi dell', paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1781/2006. Per quanto concerne le operazioni di pagamento nazionali il limite di 250 euro di cui alla presente lettera è aumentato a 500 euro.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-04-16;45#art-3