Art. 3

Tassonomia per la riclassificazione dei dati di bilancio

In vigore dal 23 mar 2012
1. Ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi delle amministrazioni pubbliche, le università considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell', comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, adottano la tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio di esercizio, in conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 17 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. 2. I prospetti dei dati SIOPE costituiscono un allegato obbligatorio del bilancio unico d'ateneo d'esercizio delle università considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell', comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-01-27;18#art-3

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Art. 3 Introduzione di un sistema di contabilita' economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato nelle universita', a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera b), e 4, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. — Tassonomia per la riclassificazione dei dati di bilancio | Portale Normativo