Art. 3
Deroga alle disposizioni sull'identificazione dell'ordinante
In vigore dal 22 feb 2012
1. Tenuto conto di quanto previsto dall', comma 6, lettera b), del regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2006, riguardante i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi, il regolamento medesimo non trova applicazione nel caso di trasferimenti di fondi effettuati in ambito nazionale sul conto di un beneficiario che permette il pagamento della fornitura di beni o servizi qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sia soggetto agli obblighi di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;
b) il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sia in grado, mediante un numero unico d'identificazione, di risalire, attraverso il medesimo beneficiario, al trasferimento di fondi effettuato dalla persona fisica o giuridica che ha concluso un accordo con il beneficiario per la fornitura di beni e servizi;
c) l'importo della transazione non superi 1000 euro.
2. Con le istruzioni di cui all'articolo 61, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, possono essere identificate le fattispecie di trasferimento di fondi rientranti nella deroga di cui al comma 1.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-12-29;230#art-3