Capo IV

Art. 22

Bando di gara

In vigore dal 15 gen 2012
1. Le stazioni appaltanti che intendono aggiudicare un appalto pubblico o un accordo quadro mediante procedura ristretta, procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara, dialogo competitivo, rendono nota tale intenzione con un bando di gara. 2. Il bando di gara contiene gli elementi indicati nel codice, le informazioni di cui all'allegato IX A del codice e ogni altra informazione ritenuta utile dalla stazione appaltante, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione europea in conformità alla procedura di cui all'articolo 67, paragrafo 2, della direttiva 2009/81/CE.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-11-15;208#art-22

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Art. 22 Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE. — Bando di gara | Portale Normativo