Art. 4
Invarianza degli oneri
In vigore dal 30 nov 2011
1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto, i soggetti pubblici interessati provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. Il titolare dell'autorizzazione provvede alle attività di cui al comma 3 dell'articolo 58-bis del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come aggiunto dall', nell'ambito delle proprie risorse umane strumentali e finanziarie e, comunque, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1.
3. Per le attività ispettive svolte dall'Agenzia per la sicurezza nucleare si applica l'articolo 29, comma 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 ottobre 2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bernini, Ministro per le politiche europee
Romani, Ministro dello sviluppo economico
Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Maroni, Ministro dell'interno
Sacconi, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Fazio, Ministro della salute
Palma, Ministro della giustizia
Frattini, Ministro degli affari esteri
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale
Visto, il Guardasigilli: Palma
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-10-19;185#art-4