Art. 1
AbrogatoDefinizione
In vigore dal 25 giu 2015
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 GIUGNO 2015, N. 81
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, ha disposto (con l'art. 55, comma 1, lettera g)) l'abrogazione del presente provvedimento eccetto quanto disposto dall'art. 47, comma 5: "Per le regioni e le province autonome e i settori ove la disciplina di cui al presente capo non sia immediatamente operativa, trovano applicazione le regolazioni vigenti. In assenza della offerta formativa pubblica di cui all'articolo 44, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-14;167#art-1