Art. 1

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, relativo al controllo della Corte dei conti

In vigore dal 23 ott 2011
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305; Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131; Acquisito il parere della Corte dei conti espresso dalle Sezioni riunite nell'Adunanza del 1° febbraio 2011; Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 luglio 2011; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale; Emana il seguente decreto legislativo: Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, relativo al controllo della Corte dei conti 1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, nei commi 1 e 2 le parole: «Il controllo di legittimità sugli atti e» sono soppresse. 2. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 1 le parole: «Per il controllo di legittimità nonché» sono soppresse; b) dopo il comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «3-bis. In attuazione e per le finalità di cui all'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono esercitati rispettivamente dalla Provincia di Trento e dalla Provincia di Bolzano i controlli, anche di natura collaborativa, funzionali all'attività di vigilanza sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e il controllo successivo sulla sana gestione relativi agli enti locali e agli altri enti e organismi individuati dall'articolo 79, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972; degli esiti dei controlli è data notizia alla competente sezione della Corte dei conti. 3-ter. La Regione e le Province possono richiedere ulteriori forme di collaborazione alle sezioni della Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché pareri in materia di contabilità pubblica anche per conto degli enti locali, singoli o associati, e degli altri enti e organismi individuati dall'articolo 79, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.». 3. Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, è sostituito dal seguente: «1. Il rendiconto generale della Regione e quello delle Province di Trento e di Bolzano sono parificati dalle Sezioni riunite nella Regione Trentino-Alto Adige, con un Collegio composto dalle Sezioni di controllo delle Province di Trento e di Bolzano in adunanza congiunta. Le Sezioni riunite regionali si riuniscono alternativamente a Trento ed a Bolzano seguendo l'alternanza delle adunanze del Consiglio Regionale.». 4. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, è aggiunto il seguente comma: «1-bis. Le Sezioni di controllo possono essere integrate con un componente designato rispettivamente dal Consiglio della Provincia di Trento e da quello della Provincia di Bolzano con oneri a carico delle Province, in possesso dei requisiti e per la durata previsti dall'articolo 7, comma 8-bis, della legge 5 giugno 2003, n. 131; la nomina è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, con le modalità previste dal secondo comma dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1977, n. 385.». 5. Sono abrogati gli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 settembre 2011 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale Visto, il Guardasigilli: Palma
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-14;166#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo