Art. 2
Ambito di applicazione
In vigore dal 21 ott 2011
1. Il presente decreto si applica ai sinistri ed agli incidenti marittimi che coinvolgono navi di bandiera nazionale ovunque si trovino ovvero si verificano nel mare territoriale o nelle acque marittime interne dello Stato, quali definite nell'UNCLOS ovvero incidono su altri interessi rilevanti dello Stato.
2. Il presente decreto non si applica ai sinistri ed agli incidenti marittimi che interessano soltanto:
a) navi militari o destinate al trasporto truppe o altre navi di proprietà o gestite dagli Stati che siano utilizzate esclusivamente per servizi governativi non commerciali;
b) navi senza mezzi di propulsione meccanica;
c) navi in legno di costruzione primitiva;
d) navi ed imbarcazioni da diporto non adibite al traffico commerciale, salvo che siano dotate di equipaggio e trasportino più di 12 passeggeri a fini commerciali;
e) navi per la navigazione interna utilizzate nelle acque interne;
f) navi da pesca di lunghezza inferiore a 15 metri;
g) unità fisse di perforazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;165#art-2