Libro ITitolo IVCapo I

Art. 53

Limite della garanzia patrimoniale

In vigore dal 19 nov 2017
1. I crediti per titolo anteriore al sequestro, verificati ai sensi delle disposizioni di cui al capo II, sono soddisfatti dallo Stato nel limite del 60 per cento del valore dei beni sequestrati o confiscati, risultante dal valore di stima o dalla minor somma eventualmente ricavata dalla vendita degli stessi, al netto delle spese del procedimento di confisca nonché di amministrazione dei beni sequestrati e di quelle sostenute nel procedimento di cui agli articoli da 57 a 61.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159#art-53

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 53 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. — Limite della garanzia patrimoniale | Portale Normativo