Libro I›Titolo III›Capo III
Art. 47
Procedimento di destinazione
In vigore dal 19 nov 2017
1. La destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali è effettuata con delibera del Consiglio direttivo dell'Agenzia, sulla base della stima del valore risultante dalla relazione di cui all', e da altri atti giudiziari, salvo che sia ritenuta necessaria dall'Agenzia una nuova stima.
2. L'Agenzia provvede all'adozione del provvedimento di destinazione entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all', comma 2, prorogabili di ulteriori novanta giorni in caso di operazioni particolarmente complesse. Nel caso di applicazione delle disposizioni di cui al titolo IV, il provvedimento di destinazione è adottato entro trenta giorni dalla comunicazione del progetto di pagamento effettuata ai sensi dell', comma 4. Anche prima dell'adozione del provvedimento di destinazione, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell'articolo 823 del codice civile.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159#art-47