Libro ITitolo IICapo IV

Art. 29

Indipendenza dall'esercizio dell'azione penale

In vigore dal 13 ott 2011
1. L'azione di prevenzione può essere esercitata anche indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159#art-29

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Art. 29 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. — Indipendenza dall'esercizio dell'azione penale | Portale Normativo