Art. 9

Disposizioni finali

In vigore dal 11 ago 2011
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 luglio 2011 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Sacconi, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Carfagna, Ministro per le pari opportunità Visto, il Guardasigilli: Alfano
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-07-18;119#art-9

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Art. 9 Attuazione dell'articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi. — Disposizioni finali | Portale Normativo