Art. 20

Abrogato

Riconoscimento dei certificati rilasciati da Paesi terzi

In vigore dal 26 giu 2015
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 71

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-07-07;136#art-20

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Art. 20 Attuazione della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare. — Riconoscimento dei certificati rilasciati da Paesi terzi | Portale Normativo