Art. 68

Il bilancio consolidato

In vigore dal 1 gen 2026
1. La regione redige il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati dal presente decreto. 2. Gli enti strumentali, le aziende e le società considerate nel bilancio consolidato della regione costituiscono il "Gruppo della regione". 3. Le regioni adottano lo schema di bilancio consolidato di cui all'allegato n. 11 del presente decreto. 4. Al bilancio consolidato del gruppo della regione sono allegati: a) la relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa, b) la relazione del collegio dei revisori dei conti. 5. Il bilancio consolidato è approvato dal Consiglio regionale entro il 31 ottobre dell'anno successivo secondo le modalità previste dalla disciplina contabile della Regione. 5-bis. I bilanci consolidati delle regioni sono trasmessi alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche entro sette giorni dalla loro approvazione.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118#art-68

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