Art. 41
Il piano degli indicatori e dei risultati attesi
In vigore dal 12 set 2014
1. Al fine di consentire la comparazione dei bilanci, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto, la regione presenta un documento denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" predisposto secondo le modalità previste dall'.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118#art-41