Titolo I
Art. 16
Flessibilità degli stanziamenti di bilancio
In vigore dal 12 set 2014
1. Al fine di migliorare l'utilizzo delle risorse pubbliche, anche in termini di riqualificazione della spesa, le amministrazioni pubbliche di cui all' possono effettuare, in sede di gestione, variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi, limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'amministrazione.
2. Resta in ogni caso precluso l'utilizzo delle entrate in conto capitale e derivanti dall'accensione di prestiti per il finanziamento delle spese correnti.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118#art-16