Titolo I

Art. 11 ter

Enti strumentali

In vigore dal 13 ago 2017
1. Si definisce ente strumentale controllato di una regione o di un ente locale di cui all' del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nei cui confronti la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni: a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda; b) il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda; c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda; d) l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione; e) un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza dominante. 2. Si definisce ente strumentale partecipato da una regione o da un ente locale di cui all' del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale la regione o l'ente locale ha una partecipazione, in assenza delle condizioni di cui al comma 1. 3. Gli enti strumentali di cui ai commi 1 e 2 sono distinti nelle seguenti tipologie, corrispondenti alle missioni del bilancio: a) servizi istituzionali, generali e di gestione; b) istruzione e diritto allo studio; c) ordine pubblico e sicurezza; d) tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali; e) politiche giovanili, sport e tempo libero; f) turismo; g) assetto del territorio ed edilizia abitativa; h) sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente; i) trasporti e diritto alla mobilità; j) soccorso civile; k) diritti sociali, politiche sociali e famiglia; l) tutela della salute; m) sviluppo economico e competitività; n) politiche per il lavoro e la formazione professionale; o) agricoltura, politiche agroalimentari e pesca; p) energia e diversificazione delle fonti energetiche; q) relazione con le altre autonomie territoriali e locali; r) relazioni internazionali.

Note all'articolo

  • Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 8, comma 1-quater) che "L'articolo 11-ter del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, non si applica ai Corpi volontari dei vigili del fuoco, nonche' alle relative unioni".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118#art-11-ter

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