Titolo II

Art. 33 triciesquinquies

Accordi tecnici relativi all'esercizio delle linee di condotte per l'idrogeno da e verso paesi terzi

In vigore dal 15 ago 2026
-tricies quinquies (Accordi tecnici relativi all'esercizio delle linee di condotte per l'idrogeno da e verso paesi terzi). 1. Il presente decreto lascia impregiudicata, per i gestori dei sistemi di trasporto dell'idrogeno, i gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno o altri operatori economici, la facoltà di mantenere in vigore o concludere accordi tecnici su questioni relative all'esercizio delle condotte con paesi terzi, nella misura in cui tali accordi siano compatibili con il diritto dell'Unione europea e con le pertinenti decisioni delle autorità di regolazione degli Stati membri interessati. Tali accordi sono notificati alle autorità di regolazione degli Stati membri interessati.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-01;93#art-33-triciesquinquies

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