Art. 11
Disposizioni finali
In vigore dal 29 giu 2011
1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 maggio 2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Alfano, Ministro della giustizia
Fazio, Ministro della salute
Romani, Ministro dello sviluppo economico
Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-19;84#art-11