Capo II

Art. 22

Classificazione delle spese provinciali

In vigore dal 27 mag 2011
1. Fino alla individuazione dei fabbisogni standard delle funzioni fondamentali delle province, ai fini del finanziamento integrale sulla base del fabbisogno standard si applica l', comma 4, della citata legge n. 42 del 2009.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-06;68#art-22

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Art. 22 Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario. — Classificazione delle spese provinciali | Portale Normativo