Art. 22
Disposizioni in materia del modello di patente
In vigore dal 2 feb 2013
1. Il modello di patente di guida, di cui all'articolo 116, comma 3, Codice della strada, come modificato dall', comma 1, del presente decreto, è conforme al modello UE di cui all'allegato I. La sigla distintiva delle patenti rilasciate dallo Stato italiano figura, sulle stesse, in un rettangolo di colore blu ed è circondata da dodici stelle gialle. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, possono essere apportate, previo accordo con la Commissione europea, eventuali modifiche al predetto modello, ivi comprese quelle necessarie per l'elaborazione elettronica della patente di guida.
2. Lo Stato italiano adotta tutte le disposizioni utili per evitare rischi di falsificazione delle patenti di guida. Il materiale usato per le patenti di guida deve essere protetto contro le falsificazioni in applicazione delle specifiche disposizioni integrative, che saranno adottate dal Consiglio dell'Unione europea, intese a modificare elementi non essenziali di cui alla direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente le patenti di guida. Lo Stato italiano può introdurre elementi di sicurezza aggiuntivi.
3. Per le finalità di cui al comma 2 e previa adozione di specifiche disposizioni da parte della Commissione dell'Unione europea, lo Stato italiano, fatte salve le norme relative alla protezione dei dati, può inserire un supporto di memorizzazione -microchip - nelle patenti di guida, contenente i dati armonizzati delle stesse, riportati nel modello di cui all'allegato I del presente decreto. Tale supporto di memorizzazione sarà soggetto ad omologazione CE, subordinata alla dimostrazione della capacità dello stesso di resistere ai tentativi di manipolazione ed alterazione dei dati. In ogni caso, la presenza del microchip non è un presupposto per la validità della patente. Lo smarrimento, l'illeggibilità o qualunque altro danneggiamento dello stesso non incidono sulla validità del documento.
4. Alla copertura degli eventuali nuovi o maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente revisione delle tariffe applicabili alle operazioni in materia di motorizzazione di cui al punto 1 della tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-04-18;59#art-22