Art. 3

Disposizioni finanziarie

In vigore dal 12 ago 2012
1. All'attività di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 7-bis, come introdotto dal comma 6 dell' del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, con oneri a carico dei fornitori, ai sensi dell'articolo 4, della legge 4 giugno 2010, n. 96. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono determinate, in base al costo effettivo del servizio, le tariffe e le relative modalità di versamento, per l'istruttoria finalizzata alla designazione dei fornitori o dei gruppi di fornitori, di cui ai citati commi 9 e 10. Le tariffe sono aggiornate, con le stesse modalità, almeno ogni due anni, sulla base del costo effettivo del servizio. 2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 MARZO 2011, N. 28, COME MODIFICATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134. 3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni ed i soggetti pubblici interessati provvedono, ad eccezione dei commi 9 e 10 dell'articolo 7-bis e 6 dell'articolo 7-quater, come introdotti dal comma 6 dell' del presente decreto, agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 marzo 2011 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Fazio, Ministro della salute Romani, Ministro dello sviluppo economico Romano, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Alfano, Ministro della giustizia Frattini, Ministro degli affari esteri Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale Visto, il Guardasigilli: Alfano

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-31;55#art-3

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Art. 3 Attuazione della direttiva 2009/30/CE, che modifica la direttiva 98/70/CE, per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio, nonche' l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE. — Disposizioni finanziarie | Portale Normativo