Art. 4

Invarianza finanziaria

In vigore dal 27 apr 2011
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 2. Le Amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 marzo 2011 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Alfano, Ministro della giustizia Maroni, Ministro dell'interno Fazio, Ministro della salute Sacconi, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Frattini, Ministro degli affari esteri Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, Il Guardasigilli: Alfano
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-24;50#art-4

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Art. 4 Attuazione dei Regolamenti (CE) numeri 273/2004, 111/2005 e 1277/2005, come modificato dal Regolamento (CE) n. 297/2009, in tema di precursori di droghe, a norma dell'articolo 45 della legge 4 giugno 2010, n. 96. — Invarianza finanziaria | Portale Normativo